OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 33/2013
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha modificato l’art. 2/bis concernente “l’Ambito soggettivo di applicazione”, hanno esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza anche agli enti interamente di diritto privato.
Art. 2/bis: “ La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”
Pertanto, Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus, esclusivamente in relazione ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse (gestione servizi socio sanitari accreditati e a contratto con ATS Pavia) e in quanto compatibile applica quanto previsto dalla normativa citata e come richiamato nell’allegato 1 al D.Lgs. 33/2013.
Responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi è l'Ufficio Amministrativo.
Indirizzo: Fondazione pensionato Sannazzarese Onlus - Via Incisa, 1 – 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV)
Recapiti telefonici: tel. 0382996625 - fax 0382/996160
casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio :
pensionato.sannazzarese@tin.it - pensionato.sannazzarese@pec.it
La Fondazione non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
La Fondazione non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Non vi sono ricorsi in giudizio da parte di titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei
La certificazione delle spese sanitarie è effettuata in conformità della DGR XI/1298 del 25/02/2019 "Determinazioni in ordine alla certificazione dei costi di ricovero in unità di offerta socio sanitaria"
La Fondazione non programma né realizza opere pubbliche
Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità da parte di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte della Fondazione. La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.
Per esercitare il diritto di accesso occorre compilare il modulo Richiesta Accesso Civico Semplice e recapitarlo agli uffici, o per posta ordinaria o tramite e-mail al soggetto e agli indirizzi indicati nel modulo.
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta deve consentire alla Fondazione di individuare il dato, il documento o l’informazione oggetto di accesso, pertanto le richieste generiche sono ritenute inammissibili.
Per esercitare il diritto di accesso occorre compilare il modulo Richiesta Accesso Civico Generalizzato e recapitarlo agli uffici, o per posta ordinaria o tramite e-mail al soggetto e agli indirizzi indicati nel modulo.
Nel caso in cui nei tempi previsti dalla norma, non sia stata evasa la richiesta di accesso, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo attraverso il modulo Richiesta Accesso Civico Titolare Potere Sostituivo.
L'accesso alla documentazione clinica e ad ogni altra documentazione contenente dati inerenti alla salute è consentito, in tutto o in parte, solo se il richiedente comprovi la sussistenza delle condizioni contemplate dall'art.92 DEL d.lGS N.196/03.
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione